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Leggere
l'Etichetta
• Cosa si intende per etichettatura di un prodotto alimentare?
L’etichettatura è l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei
marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul
dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legate al prodotto medesimo.
• Perché l’etichettatura rappresenta uno strumento di tutela per il
consumatore? L’etichettatura informa il consumatore sul prodotto
alimentare che sta acquistando, consentendogli in tal modo di effettuare
una scelta, oltre che libera, consapevole ed informata. Si tenga anche
presente che l’etichettatura permette al consumatore di avere
informazioni anche “sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la
salute” che possono essere provocati da taluni alimenti.
• Quali sono le indicazioni che vanno riportate sull’etichetta di un
prodotto alimentare? La denominazione di vendita; l’elenco degli
ingredienti; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
il nome e la sede del produttore o del confezionatore; la sede dello
stabilimento di produzione o di confezionamento; il numero di
identificazione del lotto; le modalità di conservazione e di
utilizzazione ed il luogo di origine o di provenienza.
• Cosa non deve fare l’etichettatura? L’etichettatura di un prodotto
alimentare non deve:
a) indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e
precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sul luogo di origine o di provenienza, sul
modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso;
b) evidenziare talune caratteristiche come peculiari, quando tutti i
prodotti alimentari di natura analoga le possiedono;
c) attribuire all’alimento proprietà idonee a prevenire e/o curare
malattie ovvero accennare a proprietà farmacologiche.
• Cosa può fare il consumatore per tutelarsi? Il consumatore trova nello
strumento dell’etichettatura un “fidato alleato” che gli consente di
scegliere il prodotto più corrispondente alle proprie esigenze. E’
necessario, però, che il consumatore legga attentamente le indicazioni
riportate su di un prodotto alimentare, cosicché ogni suo acquisto sia
dettato da una scelta, oltre che libera, consapevole e adeguatamente
informata.
L’etichettatura quale strumento di tutela dei consumatori
L’etichettatura di un prodotto alimentare rappresenta per il consumatore
un importante strumento di tutela, informandolo sul prodotto che sta
acquistando e consentendogli di effettuare una scelta consapevole ed
informata. L’etichettatura è l’insieme delle menzioni, delle
indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei
simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano
direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legate al
prodotto medesimo.
“Un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le
caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la
sua scelta con cognizione di causa, è un mezzo adeguato ad eliminare gli
ostacoli alla libera circolazione delle merci. I principi
sull’etichettatura comportano il divieto di indurre in errore
l’acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà
medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla
presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità”
(direttiva 2000/13 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20
marzo 2000). Per presentazione del prodotto alimentare si intende: 1) la
forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro
confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3)
il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l’ambiente nel
quale sono esposti (art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio
1992).
In linea generale, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di
un prodotto alimentare non devono:
a) indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e
precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sul luogo di origine o di provenienza, sul
modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso;
b) evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti
alimentari di natura analoga le possiedono;
c) attribuire all’alimento proprietà idonee a prevenire e/o curare
malattie ovvero accennare a proprietà farmacologiche.
Nel nostro Paese, la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari è stata attuata con il decreto
legislativo n. 181 del 23 giugno 2003.
Per la verità, il legislatore nazionale sin dalla legge n. 283 del 30
aprile 1962 aveva imposto il divieto di “offrire in vendita o
propagandare a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, sostanze
alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi
pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o di genuinità da chiunque
rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona
fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza,
qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o
vantando particolari azioni medicamentose” (art. 13, comma 1°).

Le
componenti dell’etichettatura
In base a quanto stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 109 del 27 gennaio
1992, salvo quanto disposto per specifici alimenti, i prodotti
alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare,
tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) La denominazione di vendita. La denominazione di vendita è la
denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto
stesso o il nome consacrato da usi e consuetudini o una descrizione
della merce. Si tenga presente che la denominazione di vendita non può
essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio né da un nome di
fantasia. La denominazione di vendita comporta un’indicazione relativa
allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al
trattamento specifico da esso subito, se l’omissione di questa
indicazione può creare confusione nell’acquirente.
b) L’elenco degli ingredienti. Per ingrediente si intende qualsiasi
sostanza, compresi gli additivi (gli additivi sono sostanze chimiche,
per lo più prive di valore nutrizionale, aventi lo scopo di garantire la
conservazione degli alimenti o di conferire ad essi particolari
caratteristiche), utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di
un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in
forma modificata.
L’elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli
ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al
momento della loro utilizzazione; l’elenco degli ingredienti deve
essere, poi, preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola
“ingrediente”. Anche se gli ingredienti non vengono indicati in
percentuale, la loro elencazione fornisce al consumatore utili
informazioni per individuare la presenza di sostanze più o meno gradite
e per effettuare un confronto fra prodotti di natura analoga.
Le sostanze aromatizzanti vanno designate in etichetta come “aromi
naturali” o “aromi” (di origine sintetica).
c) Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. Il termine
minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione. Il termine minimo di conservazione va indicato con la
dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data oppure
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va
consumato. La data di scadenza va indicata con la dicitura “da
consumarsi entro” seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto
della confezione in cui essa figura.
In entrambi i casi, la data si compone dell’indicazione, in chiaro e
nell’ordine, del giorno, del mese e dell’anno.
d) Il nome e la sede del produttore o del confezionatore.
e) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
f) Il numero di identificazione del lotto. La dicitura che consente di
identificare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla
confezione in forma di numero a più cifre o in forma alfanumerica ed è
preceduto dalla lettera “L”. In taluni casi la predetta indicazione è
sostituita dal giorno e dal mese del termine minimo di conservazione o
dalla data di scadenza. I prodotti contraddistinti dal medesimo numero
di lotto presentano le stesse caratteristiche. Il numero di lotto
rappresenta un efficace strumento a tutela del consumatore, poiché
consente di individuare agevolmente e di eventualmente ritirare dal
commercio partite di prodotti alimentari non conformi alle leggi
vigenti.
g) Le modalità di conservazione e di utilizzazione.
h) Il luogo di origine o di provenienza.
Dato il numero delle informazioni che costituiscono il contenuto
obbligatorio dell’etichettatura è evidente che l’etichettatura ha una
funzione informativa quanto mai ampia, essendo essa anche un valido
strumento per accertare, unitamente ad altre informazioni accessibili al
consumatore, la pericolosità del prodotto alimentare, onde evitare
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
categoria di alimenti. Il predetto aspetto si deduce dall’art. 14 del
regolamento (CE) n. 178/2000, secondo cui non possono essere immessi sul
mercato alimenti a rischio. Sotto questo aspetto, sono considerati
alimenti a rischio: a) gli alimenti dannosi per la salute; b) gli
alimenti inadatti al consumo umano. Per determinare se un alimento sia a
rischio occorre prendere in considerazione: a) le condizioni d’uso
normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le
informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le
informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente
accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi
per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
Casi
peculiari
Il legislatore comunitario ha avvertito l’esigenza di disciplinare con
provvedimenti ad hoc il sistema di etichettatura di determinati prodotti
alimentari. Sotto questo aspetto, si può ricordare il regolamento (CE)
n. 1760/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000,
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine. Le indicazioni obbligatorie riguardano:
a) il numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni
e l’animale o gli animali;
b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati
macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese
terzo in cui è situato tale macello;
c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il
quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo
Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio;
d) lo Stato membro o il paese terzo di nascita;

e) gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso;
f) lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la
macellazione.
L’operatività pratica delle predette indicazioni nel nostro Paese è di
immediata evidenza alla luce del d.lgs. n. 58 del 29 gennaio 2004,
secondo cui i titolari delle macellerie che non etichettino le carni
bovine con le indicazioni obbligatorie previste nel predetto regolamento
incorrono in sanzioni pecuniarie che vanno da 2.000 a 12.000 euro. Il
d.lgs. 58/2004 prevede, inoltre, l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro agli operatori che non
adottino un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni
richieste dalla normativa comunitaria e il nesso tra le carni e
l’animale o il gruppo di animali. Si ricordi, infine, che la stessa
sanzione si applica a chi commercializza carni bovine utilizzando
indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le
denominazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1760/2002.
Il decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, “Disposizioni urgenti per
l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di
agricoltura e pesca” (convertito in legge 3 agosto 2004 n. 204),
prevede, tra le principali novità, l’indicazione obbligatoria,
nell’etichettatura di tutti i prodotti alimentari, del luogo di origine,
di coltivazione o di allevamento della componente agricola impiegata. Il
decreto legge, inoltre, vieta di denominare “latte fresco” il latte
“microfiltrato” e di denominare “passato di pomodoro” prodotti non
ottenuti dalla sola spremitura diretta del pomodoro fresco.
Il legislatore comunitario ha disciplinato, poi, con provvedimento ad
hoc (regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003)
l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e degli
alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati. In
particolare, è stato imposto a carico degli operatori del commercio
alimentare di far figurare sull’etichetta dei prodotti preconfezionati
contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti la
dicitura: “questo prodotto contiene OGM” ovvero la dicitura: “questo
prodotto contiene (nome dell’organismo e/o degli organismi)
geneticamente modificato/a”. Le medesime indicazioni devono figurare,
eventualmente, anche sui prodotti non preconfezionati offerti al
consumatore finale.
Si ricordino, infine, le numerose circolari elaborate dal Ministero
delle Attività produttive, che dettano regole ad hoc sull’etichettatura
di specifici prodotti alimentari.
Degna di nota è la circolare n. 168 del 10 novembre 2003 riguardante
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti circa
l’utilizzazione del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti
alimentari da forno; l’uso delle espressioni “all’aceto”, “con aceto” e
simili; i preparati per brodo e condimento e i prodotti con edulcoranti.
Fra le più recenti, si ricordi anche la circolare n. 168 bis del 25
marzo 2004, in materia di etichettatura delle cosiddette “bevande di
fantasia” (con contenuto di succo di frutta inferiore al 12%) di cui
all’art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719. Si prevede, in
particolare, che queste bevande, che possono essere preparate con o
senza l’aggiunta di succo di frutta, vanno immesse sul mercato con
denominazioni di vendita e modalità tali da non creare confusione con le
bevande a base di succo di frutta. Conseguentemente, queste bevande non
possono avere forme o recare immagini che richiamino un frutto non
presente negli ingredienti.
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