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Le
indicazioni geografiche,
le
denominazioni di origine,
le
attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e
alimentari
Cosa
si intende con il marchio DOP?
Il
marchio DOP sta a significare “denominazione
d’origine protetta”. La denominazione d’origine
rappresenta “il nome di una regione o di un
luogo determinato o, in casi eccezionali, di un
paese ed è riservata ai prodotti agricoli o
alimentari che siano originari di tale regione,
luogo o paese e la cui qualità o le cui
caratteristiche siano legate all’ambiente
geografico, comprensivo dei fattori naturali ed
umani, e la cui trasformazione ed elaborazione
avvengano nell’area geografica delimitata” (art.
2, lett. a) del reg. (CEE) 2081/92).
• Cosa si intende con il marchio IGP? Il marchio IGP sta a significare “indicazione geografica protetta”. L’indicazione geografica rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (art. 2, lett. b) del reg. (CEE) 2081/92). • Qual è la principale normativa di riferimento in tema di indicazioni geografiche e denominazioni d’origine? La fonte normativa di riferimento è costituita dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dal regolamento (CEE) n. 2082/91 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. Si ricordi, infine, la legge 21 dicembre 1999, n. 526, sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. • Cos’è un disciplinare di produzione? Il prodotto agricolo o alimentare può fruire dell’accreditamento DOP o IGP presso i consumatori a patto di soddisfare una serie di condizioni elencate in un disciplinare di produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92. Di fatto, il disciplinare di produzione rappresenta una valido strumento di tutela dei consumatori atteso che si sostanzia in una serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi in modo tassativo. In particolare, il disciplinare definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione. • Cosa comporta per un prodotto agricolo o alimentare essere registrato come DOP o come IGP? Le denominazioni e le indicazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi forma di usurpazione e/o di imitazione e in genere contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Sotto questo aspetto l’identificazione di un prodotto DOP o IGP per un consumatore è agevole ed immediata. E’ sufficiente, infatti, prestare attenzione alle indicazioni riportate sulle etichette. • Cosa sta a significare il marchio STG? Il marchio SGT sta a significare “specificità tradizionale garantita”. La specificità è l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. L’attestazione di specificità, come la DOP o l’IGP viene registrata a livello comunitario, comporta la stesura di un disciplinare ed è sottoposta ad un sistema di controllo e di certificazione.
Le indicazioni
geografiche,
le denominazioni di origine, le
attestazioni di specificità alla luce del
regolamento (CEE) n. 2081/92
Considerando che “(…) la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto idoneo a garantire, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e a favorire, dall’altro, la permanenza della popolazione nelle
zone suddette” e che “nel corso degli
ultimi anni si è constatato che i consumatori
tendono a privilegiare, nella loro
alimentazione, la qualità anziché la quantità;
che questa ricerca di prodotti specifici
comporta una domanda sempre più consistente di
prodotti agricoli o di prodotti alimentari
aventi un’origine geografica determinata e che,
data la diversità dei prodotti immessi sul
mercato e il numero di informazioni fornite al
riguardo il consumatore deve disporre di
informazioni chiare e sintetiche al fine di
operare una scelta ottimale” la Comunità Europea
ha avvertito l’esigenza di disciplinare con
apposito regolamento (regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992) le
indicazioni geografiche e le denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
La Comunità Europea con l’adozione del
regolamento (CEE) n. 2081/92 ha essenzialmente
perseguito l’obiettivo “di valorizzare la
qualità dei prodotti provenienti da zone
geografiche determinate allo scopo di favorire
le popolazioni che in tali zone svolgono la loro
attività”, donde “la necessità di registrare
ufficialmente soltanto denominazioni legate in
modo specifico a tali zone con la conseguenza
che le denominazioni suddette dispiegano
un’efficacia limitata ad una cerchia ristretta
di produttori con effetti preclusivi nei
confronti di qualunque prodotto che non soddisfi
le condizioni fissate nel regolamento medesimo”.
In particolare, il regolamento (CEE) n. 2081/92
ha definito due livelli si riferimento
geografico, ossia le denominazioni d’origine
protette (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP)”.La denominazione d’origine rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata” (art. 2, lett. a) del reg. (CEE) 2081/92). L’indicazione geografica rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (art. 2, lett. b) del reg. (CEE) 2081/92). L’indicazione geografica si distingue dalla denominazione d’origine in quanto per ottenere il riconoscimento dell’indicazione geografica è sufficiente dimostrare che una sola fase del processo produttivo si è verificata in una determinata zona geografica. In sostanza, DOP e IGP non sono marchi aziendali ma marchi collettivi atteso che distinguono un determinato prodotto agricolo o alimentare ottenuto da tutte le aziende che si trovano a svolgere la propria attività in determinate condizioni ambientali e produttive e che volontariamente accettano di aderire al sistema di controllo previsto a livello comunitario. Di fatto, le aziende che intendano ottenere il riconoscimento e la registrazione a livello comunitario di un marchio DOP e IGP devono dimostrare che il prodotto agricolo o alimentare in questione presenta una o più caratteristiche riconducibili a fattori ambientali e/o al processo di produzione caratteristici della zona geografica di riferimento. Il disciplinare di produzione
La tutela
conseguente alla registrazione DOP o IGP
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