Le indicazioni geografiche,
le denominazioni di origine,
le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari
 
Cosa si intende con il marchio DOP? Il marchio DOP sta a significare “denominazione d’origine protetta”. La denominazione d’origine rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata” (art. 2, lett. a) del reg. (CEE) 2081/92).
• Cosa si intende con il marchio IGP? Il marchio IGP sta a significare “indicazione geografica protetta”. L’indicazione geografica rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (art. 2, lett. b) del reg. (CEE) 2081/92).
• Qual è la principale normativa di riferimento in tema di indicazioni geografiche e denominazioni d’origine? La fonte normativa di riferimento è costituita dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dal regolamento (CEE) n. 2082/91 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. Si ricordi, infine, la legge 21 dicembre 1999, n. 526, sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea.
Cos’è un disciplinare di produzione? Il prodotto agricolo o alimentare può fruire dell’accreditamento DOP o IGP presso i consumatori a patto di soddisfare una serie di condizioni elencate in un disciplinare di produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92. Di fatto, il disciplinare di produzione rappresenta una valido strumento di tutela dei consumatori atteso che si sostanzia in una serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi in modo tassativo. In particolare, il disciplinare definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione.
• Cosa comporta per un prodotto agricolo o alimentare essere registrato come DOP o come IGP? Le denominazioni e le indicazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi forma di usurpazione e/o di imitazione e in genere contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Sotto questo aspetto l’identificazione di un prodotto DOP o IGP per un consumatore è agevole ed immediata. E’ sufficiente, infatti, prestare attenzione alle indicazioni riportate sulle etichette.
Cosa sta a significare il marchio STG? Il marchio SGT sta a significare “specificità tradizionale garantita”. La specificità è l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. L’attestazione di specificità, come la DOP o l’IGP viene registrata a livello comunitario, comporta la stesura di un disciplinare ed è sottoposta ad un sistema di controllo e di certificazione.
 
Le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le attestazioni di specificità alla luce del regolamento (CEE) n. 2081/92
Considerando che “(…) la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto idoneo a garantire, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e a favorire, dall’altro, la permanenza della popolazione nelle zone suddette” e che “nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un’origine geografica determinata e che, data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre di informazioni chiare e sintetiche al fine di operare una scelta ottimale” la Comunità Europea ha avvertito l’esigenza di disciplinare con apposito regolamento (regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992) le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. La Comunità Europea con l’adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92 ha essenzialmente perseguito l’obiettivo “di valorizzare la qualità dei prodotti provenienti da zone geografiche determinate allo scopo di favorire le popolazioni che in tali zone svolgono la loro attività”, donde “la necessità di registrare ufficialmente soltanto denominazioni legate in modo specifico a tali zone con la conseguenza che le denominazioni suddette dispiegano un’efficacia limitata ad una cerchia ristretta di produttori con effetti preclusivi nei confronti di qualunque prodotto che non soddisfi le condizioni fissate nel regolamento medesimo”. In particolare, il regolamento (CEE) n. 2081/92 ha definito due livelli si riferimento geografico, ossia le denominazioni d’origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)”.
 
La denominazione d’origine rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata” (art. 2, lett. a) del reg. (CEE) 2081/92).
L’indicazione geografica rappresenta “il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (art. 2, lett. b) del reg. (CEE) 2081/92). L’indicazione geografica si distingue dalla denominazione d’origine in quanto per ottenere il riconoscimento dell’indicazione geografica è sufficiente dimostrare che una sola fase del processo produttivo si è verificata in una determinata zona geografica.
In sostanza, DOP e IGP non sono marchi aziendali ma marchi collettivi atteso che distinguono un determinato prodotto agricolo o alimentare ottenuto da tutte le aziende che si trovano a svolgere la propria attività in determinate condizioni ambientali e produttive e che volontariamente accettano di aderire al sistema di controllo previsto a livello comunitario. Di fatto, le aziende che intendano ottenere il riconoscimento e la registrazione a livello comunitario di un marchio DOP e IGP devono dimostrare che il prodotto agricolo o alimentare in questione presenta una o più caratteristiche riconducibili a fattori ambientali e/o al processo di produzione caratteristici della zona geografica di riferimento.

Il disciplinare di produzione


Il prodotto agricolo o alimentare può fruire dell’accreditamento
DOP o IGP presso i consumatori a patto di soddisfare una serie di condizioni elencate in un disciplinare di produzione. In base all’art. 4, par. 2, del regolamento (CE) 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 692/2003 dell’8 aprile 2003, il disciplinare di produzione deve comprendere diversi elementi, tra i quali: il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione geografica; la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario di una delimitata zona geografica; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti; gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti e le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Se il prodotto agricolo o alimentare è conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione ottiene l’iscrizione della denominazione nel “registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette” e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Si tenga presente che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Per “denominazione divenuta generica” si intende il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

 

La tutela conseguente alla registrazione DOP o IGP
Le denominazioni e le indicazioni registrate fruiscono della particolare tutela che l’articolo 13 del regolamento 2081/92 appresta contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

 

L’attestazione di specificità STG
La Comunità Europea ha predisposto, con regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, “disposizioni particolari a completamento delle norme di etichettura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità, creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate”.
In particolare, il regolamento (CEE) n. 2082/92 ha predisposto l’attestazione di specificità (STG = specificità tradizionale garantita) idonea a “distinguere nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria” in ragione “di un elemento o di un insieme di elementi”. Un prodotto agricolo o alimentare può essere registrato con l’attestazione di specificità solo se realizzato con materie prime tradizionali, se presenta una composizione tradizionale ovvero se ha subìto un metodo di produzione e/o di trasformazione di tipo tradizionale.
L’attestazione di specificità si ottiene mediante la registrazione in “un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli o alimentari la cui specificità sia riconosciuta a livello comunitario” e conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Rispetto al marchio DOP o IGT l’attestazione di specificità non risulta correlata alla zona geografica di provenienza del prodotto agricolo o alimentare. Si tenga, infine, presente che non possono essere registrati con l’attestazione di specificità i prodotti agricoli o alimentari la cui specificità risulti unicamente dall’applicazione di un’innovazione tecnologica.
Le misure “necessarie per garantire la protezione giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di specificità ed eventualmente del simbolo comunitario (…) nonchè contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati..” e la protezione “contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico, comprese tra l’altro quelle che fanno credere che il prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità rilasciata dalla Comunità” sono affidate ai singoli Stati membri.
In Italia, la funzione di controllo e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari è affidata al Ministero delle Politiche agricole e forestali. L’attività di controllo è di fatto esercitata per mezzo delle autorità pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto dal Ministro. Sotto questo aspetto, particolari funzioni sono attribuite ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGT e delle attestazioni di specificità. L’articolo 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sull’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea attribuisce loro “funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari”.
 

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